Art. 3.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

      1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «e terza» sono sostituite dalle seguenti: «, terza e settima»;

           b) all'articolo 33, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

      «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a soggetti con minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia farmaco-resistente».